Descrizione
Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 09 giugno 2025
1 - «Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»
2 - «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità : Abrogazione parziale»
3 - «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»
4 - «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»
5 - «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».
Elettori temporaneamente residenti all'estero.
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà , a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza
Voto elettori fuori sede - referendum 2025
Con decreto legge 19 marzo 2025 n. 27 è stata introdotta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte di elettori fuori sede, in occasione delle consultazioni referendarie di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Tale disciplina non riguarda gli elettori che si trovano all'estero, ma in Italia
Sono ammessi a votare "fuori sede" (cioé nel comune di temporaneo domicilio) gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data delle consultazioni.
Gli interessati devono presentare domanda al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda ove indicare oltre all'indirizzo di residenza anche quello di domicilio. In allegato la modulistica fornita dal Ministero dell'Interno.
Alla domanda deve essere allegato:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ;
- copia tessera elettorale personale;
- copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede: cioé da cui risultino le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche, per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in comune diverso da quello di iscrizione elettorale. Tale condizione può anche essere indicata in apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ovvero ancora tramite persona delegata entro domenica 4 maggio 2025.
Con le stesse modalità deve essere comunicata l'eventuale revoca entro mercoledì 14 maggio 2025.
A seguito dell'accoglimento della domanda il Comune di temporaneo domicilio rilascerà all'elettore fuori sede entro il 3 giugno 2025 un'attestazione di ammissione al voto, con indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione (seggio) ove potrà votare.
L'elettore dovrà infine recarsi al seggio con l'attestazione di ammissione al voto, il proprio documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale personale (rilasciata dal comune di iscrizione elettorale).
NB si raccomanda la compilazione nel modulo di domanda anche la parte relativa alla eventuale disponibilità a essere nominato Presidente di seggio o componente di sezione elettorale speciale per il voto degli elettori fuori sede presso il Comune di temporaneo domicilio (qualora venissero istituite in ragione dell'elevato (almeno 800) numero di domande ricevute).
Voto elettori estero - Referendum 2025
Gli elettori italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) votano per corrispondenza.
E' comunque possibile votare in Italia ma in questo caso occorre un'apposita richiesta che l'interessato deve inviare all'Ufficio consolare operante nella propria circoscrizione di residenza.
La richiesta deve essere inviata (tramite consegna a mano, per via postale o per via telematica) al Consolato italiano competente entro il giovedì 10 aprile 2025.
 Si consiglia di consultare le pagine informative presenti sui siti delle rappresentanze diplomatiche o consolari, per i recapiti ove inviare la richiesta
In allegato il modulo
Per ulteriori approfondimenti consultare la pagina informativa presente sul sito web istituzionale del Ministero degli Affari Esteri
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
IL SINDACO
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
- Gli elettori affetti da gravissime infermità , tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
- Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità , nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
- Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto Comunale;
RENDE NOTO:
Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 19.05.2025 (20° giorno antecedente quello del voto), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.
In caso di Elezioni comunali la dichiarazione suddetta vale anche per l’eventuale turno di ballottaggio.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.