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Giunta Comunale

 
Attribuzioni

  1. Gli indirizzi generali di governo possono contenere l'indicazione delle aree organiche di indirizzi e di controllo alle quali sono preposti i singoli componenti della Giunta, pur operando in maniera collegiale.
  2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali ad alto contenuto discrezionale.
  3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale, dei Funzionari o dei Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
  4. La Giunta esercita attività d’iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
  5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull’attività svolta, sui risultati ottenuti, sul bilancio e sullo stato di attuazione del programma pluriennale delle opere pubbliche e sui singoli piani.
  6. Nell’ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale, spetta a questa deliberare:
  • L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
  • L’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere e lavori pubblici rientranti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, approva i progetti di perizia e di variante, rientranti nel quadro economico originario dell’opera, salvo che la legge non preveda espressamente la competenza del Consiglio Comunale;
  • le direttive per l’approvazione dei progetti per la somministrazione di beni e servizi, rientranti in atti fondamentali del Consiglio comunale (esclusi quelli previsti dai regolamenti per somministrazioni e forniture in economia);
  • l’assunzione di atti deliberativi a conclusione di procedimenti concorsuali e di appalti, che per loro natura hanno carattere di controllo sull’attività degli organi burocratici in relazione allo svolgimento del procedimento;
  • l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili o immobili.
  • l’approvazione degli schemi di convenzione con gli enti pubblici che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche apposizioni di fini e forme di consultazione degli enti contraenti;
  • le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e la determinazione del prezzo di vendita di aree e beni comunali;
  • i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;
  • le variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 142/90 e sue modifiche;
  • l’espressione dei pareri, ad enti ed organismi esterni al comune, che la legge non attribuisce alla competenza del sindaco o del consiglio comunale o che lo Statuto o i regolamenti attuativi non attribuiscano alla competenza del segretario, del Direttore generale, dei Funzionari o dei responsabili dei servizi;
  • la redazione della relazione previsionale e programmatica, del programma delle opere pubbliche e degli investimenti e degli schemi di bilancio annuale e pluriennale, da sottoporre all’approvazione del consiglio;
  • designazione, delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi elettorali;
  • le determinazioni in materia di toponomastica;
  • le spese che impegnano i bilanci successivi limitatamente alla locazione di immobili e a forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
  • l'erogazione di contributi.