Amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno 

Descrizione

L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico che permette alle persone, prive in tutto o in parte di autonomia (anziani non autosufficienti, disabili fisici e psichici, persone affette da dipendenza ecc), di affidare ad un'altra persona la gestione di alcune pratiche amministrative, come, per esempio, quelle relative al proprio patrimonio, alla cura dei propri interessi, alla presentazione di domande presso uffici e/o istituzioni.

Il beneficiario dell'amministrazione può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, in quanto conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.

Per informazioni:
A.S. Anna Bazzato           Area giovani / adulti / anziani / marginalità
 
Indirizzo Via Roma, 74 - Due Carrare (PD) 35020
Telefono   0499115712
Fax   049.9115710
Email  servizisociali@comune.duecarrare.pd.it

Orari di apertura al pubblico:              Lunedì dalle 08:30 alle 12:00
                                                           Altri giorni solo su appuntamento

A.S. Diana Capuzzo           Area  minori/ adolescenza/ famiglia/ immigrati
 
Indirizzo Via Roma, 74 - Due Carrare (PD) 35020
Telefono   0499115712
Fax   049.9115710
Email  servizisociali@comune.duecarrare.pd.it

Orari di apertura al pubblico:           Lunedì dalle 08:30 alle 12:00
                                                         Martedì pomeriggio solo su appuntamento
                                                         Giovedì dalle 08:30 alle 12:00
Descrizione:
L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico che permette alle persone, prive, in tutto o in parte, di autonomia (anziani non autosufficienti, disabili fisici e psichici, persone affette da dipendenza ecc) di affidare ad un'altra persona la gestione di alcune pratiche amministrative, come per esempio, quelle relative al proprio patrimonio, alla cura dei propri interessi, alla presentazione di domande presso uffici e/o istituzioni.
Il beneficiario dell'amministrazione può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, in quanto conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.
La domanda per la nomina dell’amministratore di sostegno deve essere presentata al Giudice tutelare presso il Tribunale di Padova.

Chi può presentare la richiesta:
  • lo stesso beneficiario,
  • il coniuge,
  • il convivente,
  • i parenti, gli affini,
  • il tutore o curatore (contestualmente alla richiesta motivata di revoca dell'interdizione o inabilitazione),
  • il Pubblico Ministero,
  • i servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona.
Chi può essere nominato amministratore:
Il Giudice tutelare può conferire l'incarico a una delle seguenti persone:
  • la persona stabilmente convivente;
  • il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
  • il parente entro il 4° quadro;
  • la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico, scrittura privata.
  • In assenza di tali figure, può essere incaricata un'altra persona disponibile a svolgere tale compito.
Si ricorda che l'amministratore di sostegno svolge gratuitamente la sua attività.

Documentazione da presentare:
La domanda deve documentare:
  • le generalità della persona interessata e il suo livello di autonomia;
  • la sua dimora abituale;
  • le ragioni per cui si chiede l'amministrazione di sostegno;
  • il nominativo dei congiunti (coniuge, ascendenti e discendenti) e del convivente di riferimento della persona.
Il Tribunale di Padova ritiene necessario che l’istanza venga presentata con l’assistenza di un avvocato.
Con nota n. 2146/17 la procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Padova ha disposto che il ricorso per nomina dell’amministratore di sostegno possa essere promosso dal Responsabile del Servizio Sanitario o dal Responsabile del Servizio Sociale.

Normativa di riferimento:
  • Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali".




 
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